1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
«1. È vietato attraversare a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità».
2. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
«2. Chi risale o discende le piste senza sci deve tenersi ai bordi delle medesime piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3».
3. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:
«4. La risalita delle piste con gli sci ai piedi deve avvenire ai bordi delle piste, salvo i casi di urgente necessità, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata».